Art. 424Registro delle raccomandazioni di navi

Il registro delle procure relative ai rapporti di raccomandazione di navi, di cui all'articolo 289 del codice, e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia, ed e' tenuto dall'ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario. A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni o revoche, presentate a norma dell'articolo 289 del codice. Il registro deve essere corredato da due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l'altro i nomi delle navi raccomandate.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art424 · fonte su Normattiva