Art. 298-bis

[1](( (Norme transitorie)

[2]A coloro che per eta' non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nonche' a coloro che siano in possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara continueranno ad applicarsi le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678. Coloro i quali abbiano gia' conseguito o che, a norma del comma precedente, conseguano titoli professionali per i quali il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678, prescriva la licenza di scuola elementare, o di scuola professionale di educazione marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina per i quali il presente decreto prescrive rispettivamente la licenza di scuola media o il diploma di istituto professionale di Stato per le attivita' marinare.

Testo vigente dal 13 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art298bis · fonte su Normattiva