Art. 172

[1](Art. 12 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]L'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari classificate, non classificate, o sussidiate, esistenti nella localita' in cui l'obbligato e' domiciliato o residente.

[3]Qualora, con la frequenza delle scuole di cui al comma precedente, il fanciullo non abbia raggiunto il 14° anno, per tutto il tempo fino al compimento dell'eta' dell'obbligo e' tenuto a frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione elementare, tenuti nella localita' da istituzioni di educazione e di cultura. In mancanza, e' consentito all'obbligato di continuare a frequentare l'ultima classe elementare esistente fino al raggiungimento del 14° anno.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art172 · fonte su Normattiva