Art. 163 c.nav. — Cancellazione della nave dal registro di iscrizione
[1]La nave e' cancellata dal registro d'iscrizione quando:
- a)e' perita o si presume perita;
- b)e' stata demolita;
- c)ha perduto i prescritti requisiti di nazionalita'; ((d) e' stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo)).
[2]La nave maggiore e' cancellata dalla matricola anche quando ne e' stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore e' cancellata dal registro, quando e' stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.
[3]All'atto della cancellazione l'autorita' ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia gia' provveduto a norma degli articoli precedenti.
Testo vigente dal 6 luglio 1989, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva