Art. 345Cancellazione dai registri

La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua:

  • 1)per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorita' marittima mercantile ovvero dall'autorita' consolare;
  • 2)per la demolizione, in base al relativo verbale;
  • 3)per la perdita dei requisiti di nazionalita', in base al certificato di dismissione di bandiera;
  • 4)per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorita' competente della avvenuta nuova iscrizione.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art345 · fonte su Normattiva