Art. 345 — Cancellazione dai registri
La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua:
- 1)per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorita' marittima mercantile ovvero dall'autorita' consolare;
- 2)per la demolizione, in base al relativo verbale;
- 3)per la perdita dei requisiti di nazionalita', in base al certificato di dismissione di bandiera;
- 4)per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorita' competente della avvenuta nuova iscrizione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva