Art. 311Elenco delle societa' autorizzate

La societa' che richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 143 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dei documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente. La societa' che richiede l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonche' da (documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa e' nello Stato. L'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 143 del codice e' tenuto presso il ministero della marina mercantile, e indica, per ciascuna societa' autorizzata, la denominazione sociale, la sede, il capitale e gli elementi dai quali si desume la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e negli organi di amministrazione, ovvero, nel caso di societa' equiparate a norma dell'articolo 144 del codice, la costituzione o la sede o l'oggetto principale dell'impresa nello Stato.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art311 · fonte su Normattiva