Art. 313Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi

Le imatricole delle navi maggiori e i registri delle navi minori e dei galleggianti sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile. I registri delle navi minori e dei galleggianti sono tenuti, oltre che dagli uffici indicati dal secondo comma dell'articolo 146 del codice, dagli uffici locali ma rittimi. Possono essere tenuti anche dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessita' dal direttore marittimo. Le matricole si distinguono in:

  • a)matricola dei piroscafi e delle motonavi;
  • b)matricola delle altre navi maggiori. Le matricole e i registri sono corredati da rubriche

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art313 · fonte su Normattiva