Art. 322 — Iscrizione nei registri dell'autorita' consolare
Per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare a termini dell'articolo 148 del codice, si osservano le norme per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva