Art. 303 — Procedura per la distinzione
L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti e' determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall'articolo 148 del codice, dall'autorita' consolare. A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa:
- 1)la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio;
- 2)una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante. Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorita' consolare il richiedente puo' proporre ricorso al ministro.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva