Art. 331 — Ritrovamento dell'atto di nazionalita' o della licenza
L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non e' stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva