Art. 332Visto sulla licenza

1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorita' marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validita' e per il pagamento delle relative tasse. 2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione e' sottoposta ogni tre anni al visto della autorita' marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

Testo vigente dal 7 gennaio 1999, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art332 · fonte su Normattiva