Art. 332 — Visto sulla licenza
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La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorita' marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validita' e per il pagamento delle relative tasse.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 7 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva