Art. 341Uso della bandiera di Stato estero

L'uso da parte delle navi nazionali della bandierai di Stati esteri all'entrata nei rispettivi porti o all'uscita o durante la permanenza nelle loro acque territoriali e' regolato, a condizione di reciprocita', dagli usi internazionali. Quando viene alzata la bandiera di Stati esteri deve essere sempre alzata al picco dell'albero poppiero o all'asta di poppa anche la bandiera nazionale italiana. Nelle feste nazionali e nelle solennita' civili di uni> Stato estero il comandante della nave nazionale, che trovasi in un porto o nelle acque territoriali di detto Stato, deve domandare istruzioni all'autorita' consolare per l'uso della bandiera nazionale e di quella dello Stato estero.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art341 · fonte su Normattiva