Art. 346Commissione per le riparazioni e per le demolizioni

La Commissioni prevista dall'articolo 161 del codice e' composta da un ufficiale di porto, da Un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal capo del compartimento. Quando si tratta di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo e un maestro d'ascia. Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art346 · fonte su Normattiva