Art. 35 — Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi
L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva