Art. 9Concessioni di durata superiore al quadriennio

Le concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo di compartimento. In qualita' di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a ((quindici anni)) interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a ((quindici anni)) sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.

Testo vigente dal 15 settembre 1954, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art9 · fonte su Normattiva