Art. 365 — Ritiro e custodia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 10 maggio 2026. Leggi il testo vigente →
Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163 del codice, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'iscrizione della nave. Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorita' del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalita' di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 10 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva