Art. 367 — Sostituzione dei libri provvisori
Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorita' marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro. Il libro di bordo provvisorio ritirato e' trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave. Quando l'autorita' marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresi' l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva