Art. 389
Registri per gli atti di stato civile
Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorita' marittime mercantili e da quelle consolari in base all'articolo 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva