Art. 39
Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali
L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, e' autorizzata con atto nel quale sono indicati:
- 1)le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;
- 2)la specie dei materiali o delle merci;
- 3)la durata dell'utilizzazione;
- 4)il canone da corrispondere;
- 5)le altre eventuali condizioni. Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva