Art. 395 — Indagini dell'autorita' marittima o consolare
Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti alla persona deceduta, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a custodire gli oggetti non compresi nell'inventario.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva