Art. 40Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo

Salvo quanto e' stabilito nel capo II del presente titolo nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l'impianto e l'esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo 52 del codice e' soggetta a tutte le disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito o dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale. Alle stesse disposizioni la concessione e' soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale quando il deposito o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell'amministrazione della marina mercantile, a scopi interessanti la navigazione, la pesca, le industrie e ogni altra attivita' marittima. Nel caso in cui lo stabilimento o il deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale e' soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art40 · fonte su Normattiva