Art. 416Trascrizione di atti relativi a navi perite

La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta o di altri diritti reali su navi puo' essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti. Tale trascrizione puo' eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalita', nel caso di perdita presunta della nave, o quando e' accertata la perdita o la distruzione dell'atto.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art416 · fonte su Normattiva