Art. 420 — Conversazione dei documenti presentati per la trascrizione
Alla fine di ogni anno l'ufficio d'iscrizione della nave provvede a riunire in volumi, secondo l'ordine del repertorio, i documenti presentati per la trascrizione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva