Art. 425 — Incaricati presso gli uffici di porto
Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto. Dell'autorizzazione e' presa nota in apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva