Art. 434 — Sottufficiali
Oltre i marittimi indicati nel numero 6 dell'articolo 321 del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'ottonaio, il capitano d'armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'operaio frigoriferista, l'elettricista. Il ministro per la marina mercantile puo', sentite le associazioni sindacali interessate, attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva