Art. 270-bis — Meccanico navale di prima classe
Per consentire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i 21 anni di eta';
- 3)possedere la licenza di scuola media;
- 4)avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualita' di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista. Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;
- 5)avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalita' e i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
- 6)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di prima classe puo':
- 1)imbarcare:
- a)come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;
- b)come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore a 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati;
- c)come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
- 2)assumere la direzione di macchina:
- a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71));
- b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71));
- c)di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
- d)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 136
3Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 136 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) che e' abrogato l'articolo "270-bis, comma 6, numero 1), lettere a), b) e c)".
Testo vigente dal 26 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva