Art. 446Rinunzie e transazioni

Agli effetti dell'articolo 2113 del codice civile, quando la rinunzia o la transazione avvenga all'estero, i tre mesi richisti dal secondo comma di detto articolo decorrono dal momento del rimpatrio del marittimo, sempre che questo avvenga entro l'anno dalla cessazione o dalla risoluzione del rapporto di arruolamento ovvero dalla rinunzia o dalla transazione, o altrimenti da tale iltimo termine.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art446 · fonte su Normattiva