Art. 363 c.nav.
Obbligo del rimpatrio dell'arruolato
[1]Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato.
[2]Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
[3]Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura dell'autorita' marittima o consolare. L'autorita' marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva