Art. 362 c.nav.Decorrenza delle indennita' previste negli articoli precedenti

[1]Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennita' giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso e' stato effettuato.

[2]Quando la risoluzione del contratto e' determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato e' regolato dall'articolo 356, l'indennita' di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art362 · fonte su Normattiva