Art. 459Assunzione del ricupero all'estero da parte dell'autorita' consolare

All'estero, quando cio' sia consentito dall'ordinamento dello Stato nelle cui acque territoriali si trovano navi o aeromobili nazionali naufragati o altri relitti della navigazione, il ricupero di essi puo' essere assunto dalle autorita' consolari, nei casi e con le modalita' fissate dal codice per il ricupero nelle acque dello Stato ad opera delle autorita' marittime mercantili. L'avviso relativo deve essere inviato al ministero della marina, mercantile che provvede a farlo pubblicare nell'albo delle capitanerie della Repubblica. In tal caso la somma ricavata dalla vendita delle cose ricuperate, prevista dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, deve essere trasmessa, con i documenti relativi, al ministero della marina mercantile, che provvede poi a norma della precitata disposizione.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art459 · fonte su Normattiva