Art. 451 — Costituzione del comandante detta nave a capo ricuperatore
Il comandante di una nave naufragata, se intende costituirsi capo ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 505 del codice, deve farne dichiarazione al capo del compartimento nella cui circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare. Della dichiarazione del comandante e' data dall'autorita' marittima mercantile notizia al proprietario della nave naufragata, quando questa e' nazionale o, se e' straniera, al console dello Stato nei cui registri era iscritta.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva