Art. 462 — Consegna delle case ritrovate all'autorita' marittima
L'autorita' marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'articolo 453.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva