Art. 464 — Vendita delle cose ritrovate
Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell'articolo 511 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede a trattativa privata. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva