Art. 458Vendita delle cose ricuperate

Per la vendita delle cose ricuperate durante le operazioni di ricupero, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede a trattativa privata. Per la vendita delle cose ricuperate al termine delle operazioni di ricupero a norma del terzo comma dell'articolo predetto, l'autorita' marittima mercantile procede a trattativa privata, quando le cose stesse sono deteriorabili ovvero non superano il valore di lire centomila; negli altri casi procede a pubblici incanti o a licitazione privata secondo le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio o per la contabilita' generale dello Stato. L'avviso di cui al predetto articolo 508 del codice e' reso pubblico nei modi stabiliti dall'articolo 454. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art458 · fonte su Normattiva