Art. 468Nomina dei membri delle commissioni

I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.

Testo vigente dal 16 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art468 · fonte su Normattiva