Art. 468 — Nomina dei membri delle commissioni
I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.
Testo vigente dal 16 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva