Art. 468 — Nomina dei membri delle commissioni
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I membri delle commissioni sono nominati dal ministro per la marina mercantile per la durata di tre anni. Il ministro ha facolta' di sostituirli prima di detto termine e puo' riconfermarli alla scadenza di esso. Con le stesse modalita' e' nominato dal ministro per la marina mercantile almeno un membro supplente per ciascuna delle categorie indicate ai numeri 2 a 4 del precedente articolo.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 16 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva