Art. 468Nomina dei membri delle commissioni

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I membri delle commissioni sono nominati dal ministro per la marina mercantile per la durata di tre anni. Il ministro ha facolta' di sostituirli prima di detto termine e puo' riconfermarli alla scadenza di esso. Con le stesse modalita' e' nominato dal ministro per la marina mercantile almeno un membro supplente per ciascuna delle categorie indicate ai numeri 2 a 4 del precedente articolo.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 16 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art468 · fonte su Normattiva