Art. 494 — Istanza
L'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata e' proposta con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai sensi dell'articolo 485 del codice di procedura civile, l'audizione degli interessati avanti a quest'ultimo.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva