Art. 497 — Revoca del sequestro
Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l'articolo 684 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva