Art. 514 — Rinvio
Per quanto non e' previsto dal presente libro si applicano le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, le disposizioni di attuazione del medesimo codice e quelle della tariffa penale.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva