Art. 515Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta

Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al Magistrato alle acque dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191, all'amministrazione marittima compete in tutto l'ambito lagunare delimitato dall'articolo 1 del predetto decreto la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art515 · fonte su Normattiva