Art. 516 — Concessioni demaniali nella laguna veneta
L'amministrazione marittima provvede pure, in conformita' delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono gia' state o potranno essere determinate d'accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva