Art. 114 c.nav. — Distinzione del personale marittimo
Il personale marittimo comprende:
- a)la gente di mare;
- b)il personale addetto ai servizi dei porti;
- c)il personale tecnico delle costruzioni navali.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva