Art. 536
Sigla dell'ufficio d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti
Sulle navi minori e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio d'iscrizione, di cui al secondo comma dell'articolo 309, deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del ministro per la marina mercantile, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva