Art. 60
Concessione di esercizio di servizi portuali
L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, e' soggetto a concessione dell'autorita' marittima mercantile. La concessione e' fatta nei modi e con le formalita' stabilite dagli articoli 5 a 39.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva