Art. 66 — Agevolazione al movimento di altre navi
Le navi e i galleggianti all'ormeggio hanno l'obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonche' di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva