Art. 71
Parabordi
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Parabordi
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art71 · fonte su Normattiva