Art. 71 — Parabordi
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 73 — Mezzi di accesso dalle navi alle banchine
Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.…
Art. 74 — Sporgenze dal bordo
Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento…
Art. 234 — Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione
Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione e' tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla…
Art. 410 — Dichiarazione a ufficio non autorizzato
Se la costruzione della nave o del galleggiante e' eseguita in luogo compreso nella circoscrizione di un ufficio locale o di una delegazione di spiaggia non autorizzati a tenere il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione, l'ufficio che ha ricevuto…
Art. 474 — Navi e galleggianti esenti dalla requisizione
Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti: a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Citta' del Vaticano; b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che…
Art. 244 — Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale
Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale. Nel registro e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art71 · fonte su Normattiva