Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1989 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Gli importi delle spese e delle indennita' che devono essere anticipati dalle parti private a norma dell'art. 144 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono determinati provvisoriamente dalla cancelleria con nota in calce al provvedimento che ha autorizzato la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Le contestazioni sull'ammontare delle spese e delle indennita' sono risolte dal giudice per le indagini preliminari o dal presidente senza formalita'. La parte interessata provvede al versamento delle somme determinate a norma del comma 1 mediante apertura di libretto presso un ufficio postale a titolo di deposito giudiziario. Il cancelliere, ricevuto in consegna il libretto, attesta l'avvenuto versamento, anche di seguito al provvedimento indicato nel comma 1. Per la liquidazione delle spese e delle indennita' agli aventi diritto e la restituzione in favore del depositante della somma eventualmente residuata sul libretto, continuano a osservarsi le disposizioni che regolano i depositi giudiziari. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni provvede a notificare la citazione delle persone indicate nel comma 1 previa esibizione da parte dell'interessato di copia del provvedimento che ha autorizzato la citazione e dell'attestato di versamento previsto dal comma 3.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva