Art. 3
Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:
- a)gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;
- b)la copertina del fascicolo deve contenere le generalita' della persona a cui e' attribuito il reato nonche' la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice. Il fascicolo deve contenere:
- a)l'indice degli atti e delle produzioni;
- b)l'elenco delle cose sequestrate;
- c)la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali e' stabilito il recupero in misura fissa;
- d)la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva